Con
delibera N.90 dell'8.06.2010 la G.M ha approvato lo
schema di modifica dello Statuto Comunale, in ordine
alla proposta presentata dal Consigliere Comunale Vito
Marsala, tendente a integrare lo Statuto Comunale con
l'inserimento dell'art. 64 bis, come segue:
Art. 64 bis: Definizione dei servizi pubblici comunali
privi di rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118
della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali
quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene
pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela
dei beni culturali e delle risorse ambientali e
paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro
riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente
interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l’accesso
all’acqua come diritto umano universale, indivisibile,
inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune
pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e
sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare
secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che
in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà
delle reti e la gestione del s.i.i.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica,
la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114
del d. lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico
essenziale per garantire il diritto universale all’acqua
e pari dignità umana a tutti i cittadini.
* di Vito
Marsala |