Richiamata la deliberazione n. 65 del 18/12/2009 avente
ad oggetto “Riconoscimento dell’acqua bene comune
dell’umanità. Adesione al Coordinamento nazionale degli
Enti Locali per l’acqua bene comune e la gestione
pubblica del servizio idrico”;
Richiamate tutte le considerazioni e valutazioni
riportate nell’atto consiliare citato, che qui si
intendono trascritte;
Ritenuto necessario, per dare seguito agli impegni
assunti con l’atto deliberativo richiamato, sancire
nello Statuto comunale lo status del servizio idrico
come servizio pubblico locale privo di rilevanza
economica,
Visto il vigente Ordinamento degli Enti locali; Visto lo
Statuto comunale,
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di
rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118
della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali
quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene
pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela
dei beni culturali e delle risorse ambientali e
paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro
riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente
interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l’accesso
all’acqua come diritto umano universale, indivisibile,
inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune
pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e
sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare
secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che
in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà
delle reti e la gestione del s.i.i..
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica,
la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114
del d. lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico
essenziale per garantire il diritto universale all’acqua
e pari dignità umana a tutti i cittadini. |